Sarà possibile determinare il reddito imponibile utilizzando quello agrario e prescindendo dal risultato di bilancio, a partire dallo scorso 1° gennaio
Le società agricole, diverse dalle società semplici, potranno continuare a determinare il proprio reddito imponibile, utilizzando il reddito agrario e prescindendo dal risultato di bilancio, a partire dallo scorso 1° gennaio.
Il comma 36, dell’art. 1, della legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014) ha previsto l’abrogazione dei commi 513 e 514, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) che, a sua volta, avevano abrogato i commi 1093 e 1094, art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007); tali commi avevano esteso la tassazione fondiaria alle società personali (società in nome collettivo e in accomandita semplice), diverse dalle società semplici per le quale la tassazione catastale è un regime “naturale”, e alle società a responsabilità limitata e cooperative.
La legge di stabilità per il 2013 (comma 513, art. 1, legge 228/2012) aveva abrogato, infatti, la possibilità di esercitare la scelta, da parte delle società agricole diverse dalle società semplici, per la determinazione del reddito su base fondiaria, pur mantenendo la natura di reddito d’impresa, con la conseguenza che le dette opzioni non erano più esercitabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 (circ. n. 12/E/2013).
Aziende e determinazione carico tributario. Si evidenzia che, in particolare, il comma 1093, dell’art. 1, della legge finanziaria per il 2007, aveva introdotto la possibilità (scelta da eseguire attraverso l’esercizio di una specifica “opzione”) per le società anzidette, che rivestono la qualifica di “società agricole”, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 99/2004, come integrato dal D.L. 179/2012 (cosiddetto “Decreto crescita 2.0”) ovvero che esercitano “esclusivamente” le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e che hanno inserito, nella denominazione e/o ragione sociale, la definizione (per intero e non per acronimo) di “società agricola”, anche in assenza dell’ulteriore qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), di esercitare la scelta per la determinazione del reddito sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 32, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
In altre parole, le società personali o di capitali, esclusa la società per azioni ma incluse le società cooperative, anziché procedere nella tassazione di un reddito derivante dalla contrapposizione di ricavi e costi, a fronte della detta scelta possono determinare il proprio carico tributario utilizzando il reddito agrario e, se proprietario dei fondi rustici utilizzati per la propria attività, il reddito dominicale.
Attività agricole. L’Agenzia delle Entrate, dopo l’emanazione di un apposito decreto attuativo, aveva fornito precise indicazioni sulle modalità applicative di questo regime opzionale, con un preciso documento di prassi (circ. n. 50/E/2010), nel quale, la stessa agenzia, ha precisato che l’esercizio esclusivo delle attività agricole indicate, di cui all’art. 2135 c.c., doveva essere “reale” ovvero effettivamente realizzato.
Si ricorda, peraltro, che sia l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 9/2810/1981) che la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2684/76) concordano, da sempre, sul fatto che l’attività floricola, pertanto anche l’attività vivaistica, e la cessione delle piante prodotte, sino alla messa a dimora con garanzia di attecchimento, rientra tra le attività tipicamente agricole e, di conseguenza, assoggettabili alla tassazione fondiaria, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato art. 2135 c.c., di cui all’art. 32 del T.U.I.R., nel rispetto delle condizioni ivi prescritte.
Differenze tra società. Si deve tenere conto che, quantomeno per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative, permangono gli obblighi di tenuta della contabilità, compresa la predisposizione del bilancio, che al contrario non è obbligatoria per le società semplici operanti nel medesimo comparto, ma la gestione collettiva in questa forma giuridica porta il vantaggio della responsabilità patrimoniale limitata, soprattutto in presenza di investimenti ingenti (attrezzature, strutture, serre, pannelli fotovoltaici e quant’altro) che, in caso di tracollo dell’impresa, permette di limitare il rischio al patrimonio conferito; situazione, invece, diametralmente opposta per il socio di una società semplice, giacché lo stesso è direttamente e personalmente responsabile (con il proprio patrimonio) in caso di fallimento del soggetto collettivo costituito in tale veste giuridica.
Infine, per effetto dell’intervento della recente legge di Stabilità per il 2014 indicato, è stata ripristinata anche la facoltà, per le società personali diverse da quelle semplici e per le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori che esercitano “esclusivamente” le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione del reddito applicando un coefficiente di redditività pari al 25% dei ricavi; tale opzione ha senza dubbio un minore appeal per il comparto primario, giacché il coefficiente indicato, con il quale viene determinato il reddito imponibile, risulta particolarmente elevato. (riproduzione riservata)