Revocato il divieto di commercializzazione delle piante di castagno

Una decisione della comunità europea sostituisce la normativa in vigore. Escluse Regno unito, Irlanda e Portogallo, considerate zone esenti da cinipide

La comunità europea revoca il divieto di commercializzazione di piante di castagno. Lo fa con la Decisione CE 2014/690/CE che abroga la Decisione 2006/464/CE, la quale stabiliva le misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (cinipide del castagno.

Il cinipide è regolamentato a livello italiano dal DM del 30 ottobre 2007, norma derivata dalla Decisione 2006/464/CE abrogata, per cui, per un fatto di "prevalenza normativa" (la norma europea principale in questo caso è superiore a quella italiana derivata), il DM del 30 ottobre 2007 è da considerarsi pressochè senza efficacia. L'abrogazione della Decisione 2006/464/CE deriva dal fatto che il cinipide ormai si è diffuso in tutta la CE ad esclusione di Regno Unito (UK), Irlanda (IRL), Portogallo (P), per cui è diventato inutile avere una normativa europea che cerca di contrastarne la diffusione.

Sulla base di questa premessa vengono rimossi i divieti alla commercializzazione dei castagni dall’ Italia verso i  paesi CE ad esclusione di Regno Unito (UK), Irlanda (IRL), Portogallo (P), per i quali il divieto diventa ancora più forte. Cadono anche i vincoli della coltivazione dei castagni sotto rete anti-insetto. Per le
piante di castagno rimane obbligatorio il passaporto e il documento di commercializzazione (DDC). In forza del DDC i castagni devono essere esenti da cinipide.


Nulla cambia rispetto a Regno Unito (UK), Irlanda (IRL) e Portogallo (P, nazioni in cui il Dryocosmus kuriphilus non è presente e per cui sono ZONE PROTETTE per il cinipide. Pertanto, c'è il divieto assoluto di commercializzare i castagni
verso queste nazioni.