Rimangono invariati i rischi atmosferici assicurabili. Attenzione ai limiti temporali per sottoscrivere le polizze
Come è noto, sarà importante il contributo che con la Politica di Sviluppo Rurale 2014-2020, si darà alla nuova campagna per l’assicurazione delle produzioni agricole, con qualche novità rispetto al 2013.
Rimangono invariati i rischi atmosferici assicurabili: alluvione, brina, gelo, siccità (classificati come avversità con conseguenze catastrofali),colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, sbalzo termico, vento forte e vento caldo (classificate come avversità atmosferiche). Nella definizione degli eventi climatici assicurabili è stato sostituito il Vento Sciroccale con Vento Caldo (scirocco e libeccio) che oltre a coprire i danni provocati da masse d’aria calda con una temperatura di almeno 30 °C, ricomprende anche i possibili danni provocati da masse d’aria sature di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
Altra novità riguarda la percentuale del contributo pubblico a parziale copertura dei costi assicurativi.
Partendo dalle produzioni vegetali, una delle novità è la variazione rispetto al 2013, del livello di contribuzione pubblica in base alla tipologia di polizza assicurativa sottoscritta dall’impresa agricola.
Per le polizze pluririschio sono possibili due livelli di contributo. Per la polizza base con tre garanzie, a scelta tra quelle classificate come avversità atmosferiche, il contributo è fino al 65%, mentre per la polizza pluririschio con 4 quattro o più avversità, il contributo è fino al 70%. Resta, invariata l’aliquota di contributo per la polizza “Multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale”, che comprende l’insieme di tutti i rischi sia quelli classificati come avversità sia quelli classificati come catastrofali.
La caratteristica base delle polizze assicurative delle polizze che godono di contributo pubblico è la presenza della soglia che è pari al 30%. Questo significa che per avere diritto all’indennizzo il danno accertato deve essere maggiore del 30%. Per alcune avversità (generalmente grandine e vento forte) le compagnie di assicurazione offrono una polizza integrativa, che non gode del contributo pubblico, che copre anche i danni sotto soglia.
Novità decisamente importante è l’introduzione dei limiti temporali per la sottoscrizione polizze assicurative pena l’inammissibilità a contributo delle stesse. Il piano prevede le seguenti date limite:
- colture a ciclo autunno primaverile (es. frumento, orzo, colza, lenticchie, erba medica ): 31 marzo;
- colture permanenti (es. actinidia, drupacee, pomacee, mandorle, nocciole, vite, etc): 31 marzo;
- colture a ciclo primaverile (es. mais, sorgo, girasole, cocomeri, meloni): 30 maggio;
- colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate (es. pomodoro, peperoni, piante floricole, fronde ornamentali, vivai piante arboree da frutto, vivai di piante ornamentali in vaso): 15 luglio;
- colture a ciclo autunno invernale (es. agrumi, carciofi, cavolo, scalogno): 31 ottobre.
Inoltre va sottolineato come nel nuovo Piano assicurativo non è più prevista la possibilità di attivare aiuti compensativi ex post in seguito a danni provocati da eventi atmosferici per i quali è possibile trovare sul mercato coperture assicurative. Ciò significa che l’unico mezzo che può mettere a riparo l’impresa agricola da perdite economiche dovute a danni da avversità e calamità atmosferiche è la sottoscrizione di polizze assicurative.
Per il 2014 le risorse necessarie al sostegno del costo assicurativo sono quelle previste dall’Art. 68 Reg. Ce 73/2009 (Pagamenti diretti della PAC), OCM vino Reg. Ce 1234/2007. Per ottenere tali agevolazioni è necessario che l’imprenditore agricolo ne faccia richiesta in fase di presentazione della domanda unica per i contributi PAC.
Per conoscere i diversi contratti assicurativi l’impresa agricola si può rivolgere o presso i consorzi di difesa del proprio territorio o presso le agenzie di assicurazione che hanno attivo il ramo rischi agricoli.