Legge di stabilità: le principali novità introdotte in agricoltura

Imposte dirette e indirette, tributi locali e costo di acquisto, sono i punti chiave toccati dal legislatore
In data 27 dicembre 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n.302, la legge Finanziaria 2014, legge n.147 del 27.12.2013.La così detta “Legge di stabilità 2014”,  in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2014, è costituita da un articolo suddiviso in 749 commi e apporta significative variazioni in materia fiscale interessando, su diversi aspetti, i beni immobili rurali e le imprese che operano nel settore agricolo.
 Ecco un breve e sintetico elenco delle principali novità introdotte dal legislatore.

Imposte indirette: è stata prevista un’aliquota specifica (pari al12%) dell’imposta di registro da applicare ai trasferimenti di terreni agricoli e delle relative pertinenze realizzati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella gestione previdenziale. Il provvedimento fa parte di un riordino più ampio della normativa applicata ai trasferimenti immobiliari, all’interno del quale sono state soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie precedentemente introdotte mediante leggi speciali. Ne sono eccezione l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, testé citata, ovvero per gli atti fondiari realizzati attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): in questi casi, al ricorrere di trasferimenti a titolo oneroso e nel rispetto degli attributi soggettivi indicati, l’imposta di registro e ipotecaria sono fisse (€ 200) e quella catastale ancorata all’1%. 

Tributi locali: per i fabbricati rurali è disposta l’applicazione dell’aliquota base della Tasi, pari all’1%. Relativamente all’IMU: per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è ridotto da 110 a 75; per i fabbricati rurali ad uso strumentale è stabilita l’esenzione dal pagamento del tributo mentre per i fabbricati rurali ad uso abitativo è demandata ai comuni la previsione di riduzioni o esenzioni tariffarie.

Imposte dirette: sono ripristinate le agevolazioni, soppresse con la precedente legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), in materia di determinazione dei redditi d’impresa per le società agricole. Il riferimento è alla disciplina introdotta con la finanziaria 2007, la quale statuiva che: a) le società agricole (di persone, srl e società cooperative) potessero optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR; b) gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e srl, costituite da imprenditori agricoli, esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, potessero scegliere la determinazione forfettaria del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Il comma 36 della legge di stabilità in esame reintroduce, a partire dal 1 gennaio 2014, le suddette alternative fiscali: ciò significa che l’eventuale opzione per la stima del reddito agrario ex art. 32 del TUIR potrà avvenire per l’esercizio 2014 rimanendo vincolato, l’imponibile fiscale, per l’anno 2013, alle risultanze di bilancio.
Si rammenta che si identificano come società agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che: 1) prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività fissate dal legislatore all’art.2135 e qualificanti l’impresa agricola; 2) contengono nella ragione sociale (o denominazione sociale in caso di società di capitali) l’indicazione di “società agricola”; 3) svolgono concretamente un’attività coerente con quanto indicato nell’oggetto sociale.

Rivalutazione del costo storico di acquisto: il comma 156 prevede la possibilità per persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, di rivalutare il valore dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi. La rivalutazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014 ed essere preceduta dalla redazione e asseverazione di una perizia di stima e dal versamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% sul valore del terreno così come risultante dal documento di stima.
Si rileva infine che il legislatore ha normato anche in tema di finanziamento del comparto agricolo stabilendo, per esempio, che il 40% di ulteriori 50 milioni destinati al fondo rotativo per le imprese esportatrici siano dedicati alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese. 

di Andrea Fondatori (studio Vignoli)

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