Dopo la fin troppo tardiva pubblicazione del D.L. n. 133/2013 (Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2013 n. 281), contenente le “Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, soltanto i terreni agricoli, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), e i fabbricati rurali strumentali godranno dell’esenzione dal pagamento della seconda rata (o saldo) Imu 2013. Il tributo, al contrario, resta dovuto per i fabbricati rurali abitativi diversi da quelli destinati all’”abitazione principale” del proprietario o del titolare dei diritti reali, giacché quest’ultima tipologia gode della confermata abolizione del pagamento del saldo 2013; restano, anche in tal caso, escluse dall’abolizione del pagamento del saldo 2013, quelle unità abitative destinate ad abitazione principale ma inserite nelle categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”.
Terreni agricoli – L’esenzione, come detto, è stata concessa dal decreto pubblicato lo scorso 30 novembre ai terreni agricoli, ancorché “non” coltivati, se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola. Per la verifica della destinazione agricola si deve far riferimento agli strumenti urbanistici generali o attuativi, facendo riferimento al piano regolatore o ad altro strumento urbanistico approvato dal Comune, tenendo conto che, ancorché l’area sia stata inquadrata tra quelle edificabili, l’art. 5, d.lgs. 504/1992 non li considera tali, qualora i terreni siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo (tipico del vivaismo), alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (Dipartimento delle Finanze, circ. n. 3/DF/2012).
Pertanto, sulla base del dettato letterale del comma 1, lettera d), dell’art. 1, D.L. n. 133/2013, il tributo non è dovuto sui terreni agricoli non coltivati (per esempio, “set aside”), purché posseduti o condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella propria previdenza, anche in forma collettiva (per esempio, società di persone costituite dai proprietari), mentre resta dovuta per i terreni concessi in affitto a terzi dal proprietario (per esempio, terreno del padre che lo concede al figlio coltivatore diretto per l’esercizio delle attività agricole).
Fabbricati strumentali – Posto che l’esenzione dal pagamento del tributo è sempre vigente per quelli ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, prioritariamente, ai fini della corretta individuazione, si deve far riferimento a quelli elencati nel comma 3-bis, dell’art. 9, D.L. n. 557/1993.
Con riferimento a questa tipologia, l’esenzione è da confermarsi come esclusivamente “oggettiva”, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per i terreni agricoli, i fabbricati strumentali rurali, ancorché concessi in affitto con il terreno, beneficiano inevitabilmente dall’esenzione del pagamento del tributo in commento. Peraltro, è utile confermare che la ruralità di questi fabbricati non deve essere riconosciuta, ai fini Imu, solo in presenza di una categoria specifica (“D/10”), ma anche quando detti immobili, rispettosi dei requisiti indicati dal citato comma 3-bis, dell’art. 9, DL n. 557/1993, siano accatastati in una categoria appartenente ai gruppi ordinari e non in “D/10”, come da tempo chiarito da uno specifico documento di prassi (Dipartimento delle Finanze, circ. 3/DF/2012 § 7.3).
Fabbricati abitativi – Con riferimento alle unità abitative, si evidenzia che le disposizioni in commento non prevedono alcuna causa di esenzione, essendo formulate in modo diverso da quelle inserite all’interno dell’art. 1, D.L. n. 102/2013, che aveva abolito il pagamento della prima rata Imu del 2013. La conseguenza è che potranno emergere alcune situazioni specifiche che porteranno all’esenzione o meno dell’unità abitativa. In primo luogo, si deve considerare l’unità abitativa destinata ad abitazione principale del titolare dell’impresa agricola che usufruisce dell’esenzione dal pagamento della seconda rata, non perché rispettosa dei requisiti di ruralità, come indicati dal comma 3, dell’art. 9, D.L. n. 557/1993, ma per il semplice fatto che, appunto, l’unità è destinata ad “abitazione principale”.
In tal caso, l’abolizione del tributo vale se l’unità immobiliare non è censita nelle categorie “A/1”, “A/8” e “A/9” e se il Comune non ha aumentato l’aliquota sulle abitazioni principali; se la categoria è di lusso il tributo è sempre dovuto, negli altri casi, in presenza di un aumento delle aliquote per il 2013, il proprietario o titolare di diritti reali dovrà calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il periodo d’imposta in corso, eseguendo il medesimo calcolo ma utilizzando aliquote e detrazioni di base, determinando l’eventuale maggior differenza del tributo e, infine, calcolando il 40% della maggiore imposta e provvedendo al versamento entro il 16/01/2014.
Per le abitazioni rurali concesse in “comodato” a parenti in linea retta, se il Comune ha deliberato l’assimilazione all’abitazione principale, deve essere verificato l’eventuale aumento e, se disposto dall’ente locale, procedere come per l’abitazione principale. Per le unità utilizzate da dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue, si rientra nell’esenzione stante il fatto che tali unità, seppure inquadrabili come unità a destinazione abitativa, sono collocate nell’ambito del comma 3-bis, dell’art. 9, DL n. 557/1993 e, di conseguenza, sono da inquadrare come fabbricati rurali strumentali.
Infine, in presenza di altre unità immobiliari residenziali non inquadrabili nelle fattispecie appena contemplate, il tributo resta dovuto anche per il 2013 e dovrà essere determinato con le regole ordinarie.