Rispetto al tributo locale previgente (imposta comunale sugli immobili – “ICI”), l’imposta municipale (“IMU”), applicata in via sperimentale dal 2012, ha portato alla triplicazione del debito tributario per il settore agricolo. Da rivedere, necessariamente, la completa applicazione, almeno con riferimento ai beni strumentali all’esercizio delle attività agricole.
L’attestazione ufficiale. Dopo la definizione dell’ambito applicativo (D.L. n. 201/2011), l’emanazione di numerosi chiarimenti del Ministero delle Finanze (tra i quali spicca la circolare 3/DF del 18 maggio 2012) e la reale applicazione nel 2012 del tributo “parzialmente” municipale (su determinati immobili è, infatti, anche erariale) è ora possibile tirare le somme sull'impatto dell’IMU, considerata iniqua e fin troppo invasiva per il comparto primario. Tale assunto è confermato, oltre che dai dati delle varie associazioni di categoria, anche dalla lettura della datata risoluzione della 9° Commissione permanente "agricoltura e produzione agroalimentare" del Senato (approvata sull’affare assegnato n. 796 – Doc. XXIV, n. 35). Con quell'atto è stato chiaramente sottolineato, tra l’altro, che “è da ritenersi pertanto assolutamente ingiusta un’imposta che sostanzialmente colpisce i beni strumentali in agricoltura”. Per la precisione, la risoluzione, evidenzia alcune ripercussioni sui margini di guadagno delle imprese: “la misura della tassazione in questione, atteso che grava su beni strumentali all’esercizio dell’attività produttiva agricola, accresce in maniera sproporzionata e iniqua i costi di produzione delle imprese agricole, determinando un’inopportuna incidenza cumulativa di tali misure, a seguito anche della rivalutazione catastale”.
I fabbricati rurali. Con riferimento ai fabbricati rurali, di cui ai commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell’art. 9, D.L. n. 557/1993, l’unica esenzione prescritta dalle disposizioni vigenti è quella concernente i rurali strumentali (serre, stalle, fienili, agriturismi e quant’altro) collocati nei Comuni classificati montani o “parzialmente” montani (IMU non dovuta). Al contrario, per i fabbricati rurali strumentali collocati in aree diverse da quelle indicate nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi del comma 8, dell’art. 9, D.lgs. n. 23/2011 (www.istat.it/it/archivio/6789 ), si rende applicabile l’aliquota “ridotta” dello 0,2%, fatta salva la qualificazione di immobile inagibile per il quale scatta la riduzione del 50% della base imponibile; qualificazione accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente o con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000.
I fabbricati rurali abitativi, posto il rispetto delle condizioni prescritte al citato comma 3, dell’art. 9, DL n. 557/1993, pagano l’imposizione al tributo seguendo le regole ordinarie di tutti gli immobili di questo tipo, con la possibilità di ottenere il riconoscimento di abitazione principale e l’applicazione dell’aliquota ridotta pari allo 0,4%, in luogo di quella ordinaria (0,76%), della detrazione base (200 euro) e di quella per ogni figlio, se di età inferiore a 26 anni e se residente nella medesima unità immobiliare (50 euro, con un massimo 400 euro).
Coefficienti moltiplicatori fatali. Da notare, in tal caso, il forte incremento dei coefficienti moltiplicatori (determinanti per fissare la base imponibile), fissati in 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” e nelle categorie “C/2”, “C/6” e “C/7”, con la sola esclusione della categoria “A/10” (uffici) e in 60 per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”, nel quale è stata inserita anche la nota categoria “D/10” (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Dopo l’avvenuto accatastamento al Catasto Fabbricati di quelli ancora censiti nel Catasto Terreni (termine scaduto il 30.11.2012), pagamento del tributo nei termini ordinari (giugno e dicembre) per il periodo d’imposta in corso (2013), fatta salva la paventata sospensione (o abrogazione?) su prima casa e strumentali. Infine, nonostante l’indicazione, ora abrogata, inserita nel DL 70/2011 sull’obbligo di attribuzione delle categorie specifiche (“A/6” per gli abitativi e “D/10” per gli strumentali), l’IMU deve essere liquidata tenendo conto del regime di favore per i rurali anche nel caso in cui gli stessi risultino ancora accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in quelle specifiche richieste dal detto decreto (Ministero delle Finanze, circolare 3/DF/2012 § 7.3).
Terreni agricoli. Con riferimento all’applicazione dell’imposta municipale a questi immobili, notoriamente necessari per l’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., il comma 5, dell’art. 13, DL 201/2011, dispone un coefficiente moltiplicatore, necessario alla determinazione della base imponibile, ridotto e pari a 110, purché gli stessi (terreni agricoli anche non coltivati) siano “posseduti e condotti” da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Inoltre, sebbene ridotte sensibilmente rispetto a quelle disposte per il vecchio tributo (ICI), il comma 8-bis, dell’art. 13, DL 201/2011, riconosce una franchigia (6 mila euro) e una serie di riduzioni in ordine decrescente (dal 70% al 25%) dell’imposta gravante sui valori dei terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola.
Peraltro, sul tema, il Ministero delle Finanze (circ. n. 2/DF/2013) ha precisato che nonostante la variazione delle riduzioni, gli imprenditori agricoli non devono presentare nuovamente la dichiarazione ai fini IMU, se la condizione soggettiva valida ai fini ICI continua a persistere, giacché i Comuni sono già in possesso delle informazioni “necessarie al riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge”.
Sul punto si evidenzia, infine, l’applicazione del coefficiente ridotto (110) anche per i terreni messi a riposo per avvicendamento colturale (cosiddetto “seat aside”) e il mantenimento della “finzione giuridica” di non edificabilità, di cui all’art. 2, D.lgs. 504/1992, richiamato dalle disposizioni del nuovo tributo, attraverso la quale i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività destinate alla coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e all’allevamento di animali, non sono considerati “fabbricabili” anche se così qualificati negli strumenti urbanistici vigenti.
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