Il ministero ha predisposto nuove norme con procedure semplificate. I trattori dovranno sottoporsi a revisione ogni cinque anni
Sono cambiate le regole per la revisione dei mezzi agricoli. Con un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, hanno modificato i tempi per procedere alla revisione obbligatoria delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
Le macchine agricole come i trattori, le macchine semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli con massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, sono obbligati a effettuare la revisione generale ogni 5 anni.
I trattori agricoli dovranno sottoporsi alla revisione a partire dal 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 5 anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione secondo l’anno stabilito nella tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Le macchine agricole semoventi e i rimorchi agricoli sono obbligati a procedere alla revisione generale a partire dal 31 dicembre 2017. Le modalità mediante le quali effettuare le revisioni restano quelle dell'art. 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285. Per le macchine agricole immatricolate prima del 1.1.2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
Nel Decreto si parla solo marginalmente di formazione del personale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole; il provvedimento rinvia a quanto stabilito nell'Accordo sancito il 22 febbraio 2012 (considerandolo parte integrante del documento) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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