L'articolo 62 fa litigare due ministeri

Scontro sulla sopravvivenza della disciplina riguardante i pagamenti nelle cessioni dei prodotti agroalimentari

Per lo “Sviluppo economico” la disciplina è stata sostituita da quella più generale delle transazioni commerciali, per le “Politiche agricole” trattasi di legge speciale tuttora in vita.

Il quadro normativo. Com’è noto, l’art. 62, D.L. 1/2012 ha imposto, con l’eccezione delle transazioni tra imprenditori agricoli, contratti in forma scritta, pagamenti in tempi certi (30 giorni per i deperibili o 60 giorni per quelli diversi dai precedenti) e sanzioni pesanti per le imprese che non rispettano le disposizioni in commento.

Dal 1° gennaio 2013 è intervenuta una nuova e più generale disciplina, di recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE, di cui al D.lgs. 192/2012 (Gazzetta Ufficiale 15/11/2012 n. 267), concernente il contrasto dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Le disposizioni appena richiamate hanno modificato sensibilmente quelle inserite nel D.lgs. 231/2002, recanti l’attuazione di una precedente direttiva comunitaria (2000/35/CE), destinate a tutte le imprese e agli enti appartenenti alla Pubblica amministrazione; il legislatore ha così fissato specifici termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori e nullità delle clausole inique.

Più leggero è il D.lgs. 192/2012, rispetto a quella specifica per le cessioni dei prodotti agricoli, stante la possibilità di derogare, seppure “per iscritto” al termine di pagamento fissato in 30 giorni (massimo 60), in assenza di clausole “gravemente inique”.

In applicazione. Pur apparendo speculari, le due discipline non lo sono, anche perché una riguarda specificatamente il comparto agroalimentare, mentre la seconda si rende applicabile per qualsiasi prodotto e a qualsiasi impresa, compresa quella agricola, riguardando tutte le transazioni commerciali di ogni “esercente un’attività economica organizzata”.

È opportuno evidenziare che la disciplina sulle transazioni commerciali, molto più flessibile rispetto a quella introdotta dall’art. 62, D.L. 1/2012 (convertito nella Legge 27/2012) si sovrappone a quest’ultima con la conseguenza che anche gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 c.c., esclusi dall’applicazione dell’art. 62, grazie al comma 6-bis, dell’art. 36, D.L. 179/2012 (cosiddetto “Decreto Crescita”), pur esonerati dalle norme sulle cessioni dei prodotti agroalimentari, la devono applicare, mentre le imprese soggette al più invasivo “articolo 62”  non dovranno tenere conto di quella appena richiamata.

Nota dello “sviluppo economico”. Sul tema si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico (nota 26 marzo 2013 n. 5401), rispondendo a un quesito posto da un’importante associazione di categoria, ritiene che, la disciplina in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali per i prodotti agricoli, di cui al citato art. 62, sia stata “tacitamente” abrogata da quella successiva e più generale, di derivazione europea.  Lo ha fatto applicando il generale criterio della successione delle leggi nel tempo e del criterio della prevalenza del diritto europeo sulle norme interne incompatibili.

 Risposta del “Mipaaf”.  Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (nota n. 3470 del 2 aprile 2013), la situazione è radicalmente diversa poiché, come letteralmente dichiarato dallo stesso dicastero, il tutto “si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale della normativa di cui al D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192 (…)”.

Per tale dicastero, infatti, il principio contenuto in una normativa speciale non può essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale (a sostegno, Cassazione, sentenze nn. 24224/2011 e 4900/2012) ed è la stessa disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali che fa espressamente “salva la possibilità che il legislatore interno (non comunitario) mantenga, ovvero, adotti disposizioni di maggior favore per i creditori”.

La conseguenza, a parere del Ministero delle politiche agricole, è che le disposizioni inserite nell’art. 62, D.L. 1/2012 rientrino nella deroga sopra indicata, con la conseguente vigenza e permanenza della disciplina appena richiamata sui termini di pagamento delle cessioni dei prodotti agroalimentari.

In conclusione.  A sostegno della nota diffusa dal ministero delle politiche agricole, si pone il  Consiglio di Stato (parere del 27 settembre 2012) che, nel decreto di attuazione dell’art 62, ne ha ribadito la caratteristica di norma nazionale “ad applicazione necessaria”. Così anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (adunanza del 6 febbraio 2013) che, nell’approvare il regolamento di attuazione indicato, all’art. 7 del D.M. 199/2012 ha fatto espresso riferimento al citato art. 62, senza richiamare ulteriori e diverse norme.