Il 18 maggio è stato pubblicato un comunicato in cui vengono specificate le azioni da intraprendere per limitare la diffusione del batterio
L'Unione Europea ha divulgato il 18 maggio scorso un comunicato relativo a Xylella fastidiosa. In considerazione della preoccupazione che interessa tutti gli Stati membri riguardo la diffusione del batterio. È stata fatta pervenire a tutti i soggetti interessati, una lista di specie registrate come ospiti, in aggiunta a un comunicato nel quale si specifica l'importanza di segnalare eventuali sospetti di diffusione agli Organi preposti, che devono raccogliere, archiviare e verificare l'effettiva presenza del batterio.
Se la presenza dovesse essere accertata i decisori sono obbligati ad istituire una zona delimitata: essa è formata rispettivamente da una zona infetta e da una zona cuscinetto. Nel caso specifico della Provincia di Lecce, principale focolaio sotto osservazione, la zona cuscinetto corrisponde a una fascia larga circa 10 km intorno all'area interessata dall'infezione. Viene complessivamente sorvegliata un'area con raggio di 30 km. Lo Stato membro deve, tramite controlli annuali, monitorare la situazione all'interno di dette aree. Sono previste alcune eccezioni che, a detta dell'Unione, tengono conto della biologia del batterio e di quella del vettore. In caso di mancato ritrovamento dell'insetto vettore, per esempio, la zona delimitata può anche non essere istituita.
È fatto divieto assoluto di piantare specie ospiti all'interno della zona infetta.
Per quanto riguarda l'eradicazione, argomento molto dibattuto che ha animato numerose discussioni in molte sedi diverse, all'interno di un raggio di 100 m dalle piante infette, sono stati stilati alcuni principi:
a) rimozione delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
b) rimozione delle piante notoriamente infette dall'organismo specificato;
c) rimozione delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.
Dichiarato inoltre anche l'obbligo di lotta obbligatoria verso il vettore di trasmissione.
Se necessario, lo Stato membro deve adottare misure tese ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare delle misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.
Lo Stato membro interessato da un'infezione deve applicare le adeguate pratiche agricole per la gestione di X. fastidiosa e dei suoi vettori.
All'interno dell'Unione Europea è vietato lo spostamento e il commercio di piante che sono state coltivate per una parte del loro ciclo di vita all'interno di una delle zone delimitate.